Malattia e visite fiscali, le nuove regole

Quando si è malati, la visita fiscale è sicuramente un’eventualità poco gradita, ma è bene sapere che Inps e datore di lavoro hanno di diritto di verificare le condizioni di salute del lavoratore, e che dal 2015, alcune condizioni, come gli orari di reperibilità sono cambiate.

In caso di malattia ci sono diversi adempimenti che il dipendente deve conoscere e svolgere, con la finalità di dimostrare la legittimità della sua assenza dal lavoro.

La prima cosa da fare è richiedere al proprio medico curante l’invio telematico all’Inps del certificato, anche per assenze molto limitate, ad esempio di mezza giornata. L’invio va effettuato entro il giorno successivo a quello in cui è iniziata la malattia, e si deve anche trasmettere copia cartacea al datore di lavoro entro due giorni.

Se concluso il periodo di malattia deciso dal medico, non si fosse ancora i condizione di tornare al lavoro, si potrà fare richiesta, entro i medesimi termini, di un certificato di prosecuzione della malattia, che può essere anche rilasciato dalla Guardia Medica, qualora il proprio dottore non fosse disponibile.

Veniamo ora al punto chiave della faccenda. Per comprovare la legittimità dell’assenza dal lavoro, l’attestazione medica non basta. Esiste un obbligo di reperibilità ai fini della visita fiscale. Si tratta di un accertamento, previsto dallo Statuto dei Lavoratori, che consente di verificare la patologia per la quale è stata emessa un certificazione. La verifica può essere predisposta sia dal datore di lavoro, che direttamente dall’Inps, ed è prevista sia per i lavoratori pubblici (ex-Inpdap) che per quelli privati.

Nel 2015 le fasce orarie di reperibilità, per gli Statali ed il personale degli Enti Locali, vanno dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:00, sette giorni su sette, festivi inclusi.

Per i dipendenti privati gli orari di reperibilità al proprio domicilio sono invece dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Non esiste obbligo di reperibilità in caso di malattie che mettano a rischio la vita, patologie legate a cause di servizio, invalidità e in caso di ricovero ospedaliero.