Più costosa la ricongiunzione INPS dei periodi riscattati

Calcolo rata prestito InpdapLa fusione tra Inpdap e Inps ha semplificato la situazione previdenziale italiana, ma ha anche creato non pochi problemi. Ora pare che regolarizzazioni contributive e riscatti saranno più difficili e costosi, una volta che la pratica presentata dal lavoratore (ex articolo 2 della legge 29/79) si sia conclusa col versamento dell’onere dovuto o delle prime tre rate dello stesso.

I lavoratori ex-Inpdap dovranno presentare una seconda domanda, e pagare il relativo onere che, che con ogni probabilità sarà maggiormente salato. A renderlo noto è stata la stressa Inps, nel suo messaggio “hermes 2721” pubblicato sulle sue reti interne.

L’Inps, da quanto si apprende, interviene sul riesame del provvedimento di ricongiunzione nei casi in cui, dopo la definizione della pratica, intervengano regolarizzazioni contributive ex art. 13 della legge n. 1338/1962 o eventuali domande di riscatto d’altro tipo. Tutto questo riguarda periodi anteriori alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione.

Per i dipendenti privati il riesame delle domande di ricongiunzione per effetto dell’accredito di ulteriori periodi pregressi è ammessa finché la ricongiunzione non risulti già conclusa, con relativa accettazione, seguita al pagamento totale, o delle prime tre rate, dell’onere.

Qualora l’interessato, dopo che la pratica di ricongiunzione dei contributi presso la Gestione Pubblica sia stata accettata, con il versamento dell’onere dovuto, presenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO o in altri fondi una domanda di riscatto di ulteriori (precedenti) periodi contributivi, questi potranno quindi essere ricongiunti solo con la presentazione di una seconda domanda.

Questo, come è ovvio, comporterà un inevitabilmente costo aggiuntivo per il contribuente, anche a causa della revisione dei coefficienti dei criteri di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni, introdotti dall’articolo 12, comma 12-decies, del decreto legge 78/2010 convertito con la successiva legge 122 del 2010.